ZES Unica Mezzogiorno e Conto Termico 3.0:
guida 2026 agli incentivi per le imprese
Per molte aziende, la scelta più efficace non consiste nel preferire uno strumento all’altro in modo astratto, ma nel capire come allocare correttamente le spese, come gestire la documentazione e come pianificare la cumulabilità senza errori. È proprio qui che una buona strategia fa la differenza.
Nel 2026 le imprese che vogliono investire in nuovi beni strumentali o migliorare l’efficienza energetica dei propri immobili possono valutare due strumenti agevolativi di particolare interesse: la ZES Unica Mezzogiorno e il Conto Termico 3.0. Anche se spesso vengono citati insieme, hanno finalità diverse e rispondono a esigenze differenti. La ZES sostiene gli investimenti produttivi tramite un credito d’imposta, mentre il Conto Termico 3.0 riconosce un contributo diretto a fondo perduto per specifici interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Cos’è la ZES Unica Mezzogiorno
La ZES Unica Mezzogiorno è un’agevolazione fiscale pensata per favorire gli investimenti nelle strutture produttive ubicate nelle aree ammesse del Mezzogiorno. Il beneficio riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi, come macchinari, impianti e attrezzature, e in alcuni casi anche terreni e immobili strumentali nei limiti previsti dalla disciplina.
Possono accedere all’agevolazione le imprese che effettuano investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione nella ZES Unica. Il perimetro territoriale comprende Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Abruzzo, Marche e Umbria, secondo le aree ammesse dalla normativa europea sugli aiuti regionali. Restano esclusi alcuni settori specifici, come siderurgia, carbone e lignite, una parte dei trasporti e delle infrastrutture energetiche, banda larga, credito, finanza e assicurazioni.
Quali investimenti rientrano nella ZES Unica
Gli investimenti devono rientrare in un progetto di investimento iniziale. Sono agevolabili, anche tramite locazione finanziaria, i nuovi macchinari, gli impianti e le attrezzature varie destinati alle strutture produttive ammesse. In aggiunta, possono rientrare anche investimenti immobiliari collegati all’acquisto di terreni e alla realizzazione, acquisizione o ampliamento di immobili strumentali, sempre nei limiti previsti dalla normativa.
Per il 2026, il credito si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, con un limite massimo di 100 milioni di euro per progetto. Non sono agevolabili i progetti con costo complessivo inferiore a 200.000 euro.
Quanto spetta con la ZES Unica Mezzogiorno
La misura del credito d’imposta varia in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento. Il documento evidenzia percentuali più elevate nelle aree assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE e percentuali inferiori nelle aree rientranti nella lett. c). In termini pratici, l’intensità può arrivare fino al 60% per le piccole imprese, con aliquote inferiori per medie e grandi imprese.
Va inoltre ricordato che le maggiorazioni per piccole e medie imprese si applicano agli investimenti fino a 50 milioni di euro, mentre per la quota eccedente si applica la percentuale base. L’effettiva fruizione del credito resta comunque legata alla percentuale di riparto determinata dall’Agenzia delle Entrate.
ZES Unica 2026: tempistiche e procedura
Per il 2026, la procedura prevede una tempistica precisa. La prima fase è la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, da trasmettere tra il 31 marzo 2026 e il 30 maggio 2026, indicando le spese già sostenute e quelle previste entro il 31 dicembre 2026. Dopo la realizzazione degli investimenti entro fine anno, occorre presentare una comunicazione integrativa tra il 3 gennaio 2027 e il 17 gennaio 2027 per attestare gli investimenti effettivamente realizzati e il credito maturato.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e richiede una certificazione rilasciata da un revisore legale, che attesti sia il sostenimento delle spese sia la corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa.
Cos’è il Conto Termico 3.0 per le imprese
Il Conto Termico 3.0 è il meccanismo statale che incentiva gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Per le imprese, si traduce in un contributo diretto a fondo perduto erogato dal GSE, in un’unica soluzione o in più rate annuali, sulla base delle spese ammesse.
La misura è accessibile per interventi realizzati su edifici esistenti non residenziali, dotati di impianto di climatizzazione e appartenenti alle categorie catastali ammesse. Il documento richiama, tra le categorie eleggibili, A/10 e vari immobili dei gruppi B, C, D ed E, con specifiche esclusioni. Sono esclusi anche i soggetti destinatari di sanzioni interdittive e quelli in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altre procedure indicate dalla disciplina.
Quali interventi rientrano nel Conto Termico 3.0
Gli interventi agevolabili per le imprese si dividono in due aree principali.
Interventi di efficienza energetica
Rientrano in questa categoria l’isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione di infissi e chiusure trasparenti, le schermature e filtrazioni solari, la trasformazione in edifici nZEB, l’illuminazione efficiente, i sistemi di building automation e, in presenza di requisiti specifici, le infrastrutture di ricarica e il fotovoltaico con sistemi di accumulo.
Interventi FER termiche e sistemi ad alta efficienza
Tra gli interventi incentivabili figurano la sostituzione di impianti con pompe di calore, i sistemi ibridi o bivalenti, i generatori a biomassa certificata in casi particolari, gli impianti solari termici, gli scaldacqua a pompa di calore e l’allaccio a teleriscaldamento efficiente.
Per le imprese è fondamentale il rispetto dei requisiti prestazionali. Gli interventi devono garantire una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% in caso di intervento singolo o del 20% in caso di multi-intervento. Per gli interventi nZEB la riduzione richiesta sale al 40%. Non sono ammessi interventi che prevedono apparecchiature alimentate a combustibili fossili, incluso il gas naturale.
Quanto spetta con il Conto Termico 3.0
Nel Titolo II, dedicato all’efficienza energetica, la base dell’incentivo è pari al 25% dei costi ammissibili per l’intervento singolo e al 30% per il multi-intervento. Nel Titolo III, dedicato a FER termiche e sistemi ad alta efficienza, la base è pari al 45%. A queste percentuali si possono sommare maggiorazioni per dimensione d’impresa, localizzazione in aree assistite e miglioramento prestazionale.
Il tetto massimo complessivo per le imprese è comunque pari al 65% delle spese ammissibili, con un limite di 30 milioni di euro per singola impresa. Il documento segnala anche una maggiorazione del 10% in presenza di componenti principali prodotti nell’Unione Europea, sempre nel rispetto del tetto massimo complessivo.
Perché la corretta classificazione delle spese è decisiva
Uno dei punti più importanti, anche in ottica gestionale, è la classificazione corretta di ogni voce di costo. Un macchinario produttivo rientra tipicamente nel perimetro ZES, mentre una pompa di calore, un impianto solare termico o un intervento di building automation rientrano più facilmente nel Conto Termico 3.0. La fase preliminare serve proprio a evitare errori di imputazione, criticità in sede di controllo e problemi nella cumulabilità.
Nel caso del Conto Termico, è particolarmente utile distinguere fin dal preventivo il costo del generatore, le opere accessorie, l’eventuale contabilizzazione del calore e le parcelle tecniche. Un’impostazione chiara fin dall’inizio riduce il rischio di rettifiche e accelera l’istruttoria.
Procedura Conto Termico 3.0: tempi e documenti
L’accesso al Conto Termico 3.0 avviene esclusivamente tramite il PortalTermico del GSE. L’istanza deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. L’istruttoria può durare fino a 180 giorni e il GSE può richiedere integrazioni documentali o disporre sopralluoghi.
La documentazione può comprendere diagnosi energetica, APE ante e post operam, schede tecniche dei componenti, certificazioni, fatture, bonifici, asseverazioni, fotografie ante e post intervento ed eventuali titoli edilizi. Inoltre, gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti per tutta la durata dell’incentivazione e per i cinque anni successivi all’erogazione dell’ultima rata.
ZES Unica e Conto Termico 3.0: si possono cumulare?
La risposta richiede attenzione. La ZES Unica è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato riferiti agli stessi costi ammissibili, purché non venga superata l’intensità massima consentita dalla disciplina europea. Non è però cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi della disciplina Transizione 4.0, con riferimento ai medesimi investimenti.
Per il Conto Termico 3.0, invece, l’incentivo non è riconosciuto sul medesimo intervento se sono concessi altri incentivi statali, salvo alcuni casi specificamente ammessi, come fondi di garanzia, fondi di rotazione o contributi in conto interesse. Il cumulo resta possibile con aiuti riferiti a costi diversi oppure, sugli stessi costi, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile. Non è cumulabile con le detrazioni fiscali edilizie per gli stessi interventi.
La strategia più efficace per molte imprese
Per molte aziende localizzate nella ZES Unica, la soluzione migliore consiste nel destinare al Conto Termico 3.0 gli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, riservando invece il credito d’imposta ZES agli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature e altri beni non coperti dal GSE. È una logica di pianificazione che aiuta a massimizzare il beneficio, purché le spese vengano separate in modo corretto e documentate con precisione.
Conclusione
Nel 2026, ZES Unica Mezzogiorno e Conto Termico 3.0 rappresentano due leve molto importanti per le imprese che vogliono investire in crescita, innovazione ed efficienza energetica. La prima è più adatta ai programmi di sviluppo produttivo nel Sud Italia; il secondo è particolarmente efficace per gli interventi sugli immobili aziendali e sugli impianti termici.
Il vero vantaggio, però, nasce dalla capacità di leggere correttamente le regole, classificare le spese in modo coerente, predisporre un dossier documentale solido e pianificare il cumulo senza sovrapposizioni improprie. È così che un incentivo diventa un beneficio reale e misurabile per l’impresa.
